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D.Lvo 16/01/2008 n. 49. In caso di mancata partecipazione all'accordo di programma di cui al comma 1 di uno o più responsabili della contaminazione, gli interventi sono progettati ed effettuati d'ufficio dalle amministrazioni che hanno diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti che hanno determinato l'inquinamento, ciascuno per la parte di competenza. La presente disposizione si applica anche qualora il responsabile della contaminazione non adempia a tutte le obbligazioni assunte in base all'accordo di programma. 10. Restano ferme la titolarità del procedimento di bonifica e le altre competenze attribuite alle Regioni per i siti contaminati che non rientrano fra quelli di interesse nazionale di cui all'articolo 252». 44. All'articolo 264, comma 1, la lettera n) è soppressa. E' fatta salva, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione del tributo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504. 45. All'articolo 265, al comma 1, dopo le parole «Le vigenti norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto» sono aggiunte le seguenti parole: «il recupero». 45-bis. All'articolo 266, al comma 7, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia». 46. All'articolo 1, della legge 15 dicembre 2004 n. 308, i commi 25, 26, 27, 28 e 29 sono abrogati. All'articolo 265 aggiungere il seguente comma: «6-bis. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attività di recupero di rottami ferrosi e non ferrosi che erano da considerarsi escluse dal campo di applicazione della parte quarta del medesimo decreto n. 152 del 2006 possono proseguire le attività di gestione in essere alle condizioni di cui alle disposizioni previgenti fino al rilascio o al diniego delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento di dette attività nel nuovo regime. Le relative istanze di autorizzazione o iscrizione sono presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto». 47. All'allegato 1, suballegato 1, del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, sull'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, come modificato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 5 aprile 2006 n. 186, sono apportate le seguenti modifiche: a) alla voce 1 «Rifiuti di carta, cartone, e prodotti di carta», punto 1.1.3., lettera b), secondo capoverso, le parole «formaldeide e fenolo assenti» sono sostituite con le parole «formaldeide non superiore allo 0,1% in peso; fenolo non superiore allo 0,1% in peso»; b) alla voce 1 «Rifiuti di carta, cartone, e prodotti di carta», punto 1.2.3., lettera b), secondo capoverso, le parole «formaldeide e fenolo assenti» sono sostituite con le parole «formaldeide non superiore allo 0,1% in peso; fenolo non superiore allo 0,1% in peso». Art. 3 - Clausola di invarianza finanziaria. 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 3. All'attuazione delle disposizioni previste dagli articoli 161 e 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, gli organismi interessati fanno fronte con le modalità di cui al comma 2. 4. Resta ferma l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 29 del decretolegge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248. Art. 4 - Disposizioni transitorie e finali. 1. Ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, la VIA è in corso, con l'avvenuta presentazione del progetto e dello studio di impatto ambientale, si applicano le norme vigenti al momento dell'avvio del relativo procedimento. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli da 4 a 52 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. 3. Gli allegati da I a V della Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, sono sostituiti dagli allegati al presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 gennaio 2008 NAPOLITANO Presidente del Consiglio dei Ministri: Prodi Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare: Pecoraro Scanio Ministro per le politiche europee: Bonino Ministro per le riforme e le innovazioni nella P.A.: Nicolais Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali: Lanzillotta Ministro dell'interno: Amato Ministro della giustizia: Mastella Ministro della difesa: Parisi Ministro dell'economia e delle finanze: Padoa Schioppa Ministro dello sviluppo economico: Bersani Ministro della salute: Turco Ministro delle infrastrutture: Di Pietro Ministro dei trasporti: Bianchi Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali: De Castro Visto, il Guardasigilli (ad interim): Prodi Allegato: .. |
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